- Assegno mensile (in base ai limiti di reddito)
- Rimborso spese viaggio e soggiorno
In merito alla DECORRENZA DEI SUSSIDI di cui alla LR 11/85 si ricorda che, con deliberazione n.36/49 del 31/08/2021, la stessa È STATA FISSATA, DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA da parte del beneficiario.
Fa eccezione quanto espressamente previsto dal dispositivo della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 che all’art.6 comma 2 prevede: ”Le provvidenze economiche previste dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto, sono riconosciute a partire dal giorno dell’intervento.
Gli interessati al riconoscimento del diritto a tale rimborso presentano domanda entro un anno dalla data del trapianto, a decorrere dal 1° gennaio, allegando i documenti indicati nell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1985.”