TIPOLOGIA DI STRUTTURA TARIFFA
(per persona, per pernottamento)
– Alberghi di categoria 5 stelle o superiore 3,00 euro
– Alberghi di categoria 4 stelle 2,50 euro
– Alberghi di categoria 2/3 stelle 2,00 euro
– Altre strutture extra-alberghiere
di qualsiasi genere e categoria 1,00 euro
Tariffa annuale forfettaria di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento, per ciascun immobile ad uso abitativo adibito a locazioni turistiche ovvero area di sosta camper e campeggio, gestito in forma non imprenditoriale 100 euro (da versare improrogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno di competenza).
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
I Gestori dovranno ai sensi dell’art. 7 del Regolamento:
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informare in appositi spazi visibili i propri ospiti dell’entità e delle relative esenzioni riguardanti l’imposta di soggiorno;
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richiedere il pagamento dell’imposta secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento;
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dichiarare mensilmente all’Ente, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il numero e la natura dei soggetti esenti;
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conservare ogni documento relativo alla gestione dell’imposta per un periodo minimo di 5 anni.
Le dichiarazioni mensili sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
Il responsabile degli obblighi tributari, nella sua veste di agente contabile, è inoltre tenuto alla resa del conto giudiziale entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Gestione dell’imposta e contatti
Il Comune di Tempio Pausania ha affidato il servizio di gestione dell’Imposta di Soggiorno alla Ditta ABACO Spa che per informazioni e supporto ha attivato il seguente numero telefonico dedicato: 0423601755 – tasto 9.
email: impostasoggiorno@abacospa.it
Lo sportello di supporto è ubicato a Tempio Pausania in via Roma n°112 – Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 – Telefono: 338 93 55 025
Accertamento e controllo
Ai fini dell’attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 296/2006. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’elusione o dell’evasione. In particolare, si può procedere all’attività di accertamento e di riscossione del contributo a prescindere dell’ammontare del credito tributario.
I Gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazione rese, il contributo applicato e i versamenti effettuati al Comune.
Esenzioni
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, sono esentati dal pagamento:
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i soggetti iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Tempio Pausania;
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i minori fino al compimento del 12° anno di età (al compimento dei 12 anni l’imposta è dovuta anche se compiuti durante il soggiorno per il periodo che intercorre tra il compleanno ed il termine del pernottamento nella struttura);
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i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
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i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
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i soggetti che soggiornino nelle strutture ricettive in ragione di un rapporto di lavoro o di formazione professionale attivato con le medesime strutture;
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i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori (un solo accompagnatore per ciascun soggetto);
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gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni venti partecipanti;
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i soggetti ospiti in forza di provvedimenti emergenziali del Consiglio dei Ministri conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi di natura straordinaria;
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il personale appartenente alla Polizia di Stato o Locale, alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
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i cittadini stranieri rientranti in Piani Nazionali di Accoglienza;
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i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (nell’ambito del cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di categoria non superiore a 3 stelle;
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gli agenti di viaggio per contratti turistici o educational;
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le Squadre sportive e Compagnie teatrali o musicali giovanili, costituite da partecipanti minorenni, che soggiornano nel territorio in ragione della partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi e culturali patrocinati dal Comune di Tempio Pausania e i loro istruttori/accompagnatori nel limite di n. 1 ogni 10 minori;
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i giornalisti che svolgono servizi di promozione turistica del territorio;
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gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Tempio Pausania per finalità istituzionali di rappresentanza.
Sanzioni
Le violazioni al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno sono punite con sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali in materia e indicate all’art. 9 del Regolamento.
Riscossione coattiva
Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, sono riscosse coattivamente secondo la norma vigente.
Contenzioso
Le controversie concernenti l’Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie competenti.
Rimborsi
Non si procede al rimborso del Contributo per importi pari o inferiori a € 10,00. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno di versamento. Nel caso di versamento dell’imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione a valere sui pagamenti dell’imposta dovuta per periodi successivi. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di formale richiesta documentata e previa autorizzazione da parte del funzionario competente, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell’autorizzazione comunale.