Matrimonio Civile per delega di altro Comune
Dopo la pubblicazione, il comune che vi ha proceduto, su richiesta degli sposi, predispone la delega per il comune di Tempio Pausania, scelto dalla coppia come luogo per la celebrazione del loro matrimonio.
Gli sposi devono preventivamente contattare l’ufficio Matrimoni per accertarsi della disponibilità della data.
Gli sposi consegnano all’Ufficio Stato Civile la delega del Comune che ha effettuato la pubblicazione e la ricevuta di pagamento della tariffa.
In loro presenza si compila il Mod. D.3 (statistica).
Il giorno precedente il matrimonio, si procede alla stesura dell’atto di matrimonio e successive procedure (proposte annotazioni di matrimonio per atti di nascita sposi, lettera di trasmissione copia integrale atto di matrimonio per Comune delegante ed eventuale altro comune di residenza.
Nel giorno della celebrazione, l’Ufficiale di Stato Civile si reca nella sede preposta per assistere o celebrare il matrimonio civile.
La cerimonia consiste nella lettura degli articoli del Codice Civile relativi all’istituto del matrimonio, nella formulazione della domanda di rito e, dopo l’eventuale scambio degli anelli, si procede alla lettura dell’atto di matrimonio che sarà sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante.
Matrimonio delle confessioni di minoranza
I cittadini che appartengono a una confessione religiosa di minoranza riconosciuta dallo Stato italiano possono celebrare un matrimonio valido per lo Stato davanti ai propri Ministri di culto.
Testimoni di Geova, Valdesi, Avventisti, Ebrei, Battisti, Luterani e gli evangelici delle Assemblee di Dio in Italia possono quindi procedere alle pubblicazioni di matrimonio, successivamente celebrare il rito nelle proprie chiese e poi far trascrivere l’atto di matrimonio nei registri di Stato Civile.
Per i cittadini che appartengono invece a confessioni di minoranza che non hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano, restano in vigore le vecchie condizioni del 1929 per cui, la celebrazione del matrimonio può essere fatta solo da un Ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell’Interno. È necessaria inoltre la preventiva autorizzazione dell’ufficiale di stato civile.
Per matrimoni successivi al primo (cittadini sia italiani che stranieri):
L’art. 89 C.C. prevede che siano trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del precedente coniuge o dalla data dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In caso contrario per contrarre nuove nozze è richiesta dispensa da parte del Tribunale civile, esclusi i casi in cui la sentenza di scioglimento, nullità, cessazione effetti civili sia pronunciata ai sensi dell’art. 3 n° 2 lettere B-F, Legge 1/12/1970, n° 898 (in tal caso è sufficiente fotocopia della stessa).
Minori di anni 18 italiani e stranieri:
Copia autentica del decreto del Tribunale dei minori autorizzante il matrimonio.
Il matrimonio di minori di anni 16 è vietato dalla legge
Impedimento del rapporto di parentela o affinità tra i nubendi:
Occorre copia autentica del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati nell’art. 87 C.C. (lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale in secondo grado).
Rifugiato politico:
Coloro ai quali è stato riconosciuto lo “Status di Rifugiato Politico”, dovranno presentare relativa documentazione rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale di Tempio Pausania, documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico.
Apolide:
I cittadini apolidi dovranno presentare il Decreto di apolidi rilasciato dal ministero competente.