Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, l’amministrazione può interrompere il suddetto termine che comincerà a decorrere a partire dalla presentazione dell’istanza corretta.
Circa la conclusione del procedimento di accesso, si rileva una doppia modalità: da un lato è prevista la forma del silenzio rifiuto, infatti la richiesta di accesso si intende rifiutata trascorsi inutilmente i trenta giorni, dall’altro è ritenuta formalizzabile attraverso specifici atti dell’amministrazione. Si ricorda che gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all’esercizio del diritto di accesso devono essere motivati.