Sezione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. 33/2013)
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.
1) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici per cui si rinvia ai dati e alle informazioni sui contratti la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dell’art. 28 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle delibere dell’Autorità n. 261/2023 e n. 264/2023 e successivi aggiornamenti.
2) Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90, da pubblicare in AT sotto-sezione “provvedimenti”.
Le amministrazioni pubblicano elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali.
I contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni sono soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione e non sono pertanto oggetto di pubblicazione obbligatoria in questa sezione.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti vanno aggiornati semestralmente.
Si ricorda tuttavia che è possibile utilizzare lo strumento dell'Albo Pretorio per visualizzare gli atti amministrativi adottati dall'Ente per il periodo di tempo stabilito dalla normativa nel quale tale documentazione deve rimanere disponibile.