Amministrazione Trasparente

Provvedimenti

Sezione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. 33/2013)

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.
1) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici per cui si rinvia ai dati e alle informazioni sui contratti la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dell’art. 28 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle delibere dell’Autorità n. 261/2023 e  n. 264/2023 e successivi aggiornamenti.
2) Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90, da pubblicare in AT sotto-sezione “provvedimenti”.

Le amministrazioni pubblicano elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali.

I contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni sono soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione e non sono pertanto oggetto di pubblicazione obbligatoria in questa sezione.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti vanno aggiornati semestralmente.

Si ricorda tuttavia che è possibile utilizzare lo strumento dell'Albo Pretorio  per visualizzare gli atti amministrativi adottati dall'Ente per il periodo di tempo stabilito dalla normativa nel quale tale documentazione deve rimanere disponibile.
 

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco delle determinazioni adottate dall'Ente

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